NUMERO 5- SETTEMBRE 1997
FEDERROCK - Federazione Gruppi Rock della Provincia di Trento

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Proseguiamo anche con questo numero la pubblicazione di una serie di bollettini monografici dedicati ciascuno ad argomenti di sicuro interesse per tutti noi musicisti di oggi. Buona lettura!

S.I.A.E. - Iscrizione e rapporto associativo

ISCRIZIONE ORDINARIA
Per iscriversi alla SIAE - Sezione Musica  quale iscritto ordinario (cittadino italiano di un paese UE) é necessario presentare:
1) domanda su apposito modulo SIAE da compilarsi in ogni parte (si rammenta che la domanda di iscrizione presentata dal minore di anni 16 deve essere sottoscritta anche da chi eserciti la potestà);
2) certificati di nascita e cittadinanza, (il Certificato Generale del Casellario Giudiziale viene richiesto d'ufficio dalla SIAE);
3) dichiarazione di almeno un'opera secondo le modalità della Sezione interessata (Bollettino mod. 112 per opere musicali);
4) il versamento previsto così distinto:
- per tassa accertamento Lire 330.000 (di cui L. 75.000 per tassa istruttoria, L. 200.000 e L. 55.000 per IVA 20%);
- per iscrizione Lire 240.000  (di cui Lire 75.000 per tassa di iscrizione, Lire 15.000 per IVA al 20% e Lire 150.000 quale prima quota annua di associazione).

Tutti i versamenti devono essere effettuati sul c/c p. n. 641001 intestato: Società Italiana Autori Editori (S.I.A.E.) - S.I.S. Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma.

E' poi necessario sostenere una prova sia per assumere la qualifica di autore della musica, sia per assumere la qualifica di autore della parte letteraria di composizioni varie.

La qualifica di autore della musica può assumersi con tre diversi profili comportanti prove diverse:
- compositore: svolgimento e trascrizione sul pentagramma dell'armonia e della melodia di due temi musicali, sia nella parte melodica che nella parte armonica, per almeno trentadue battute, max durata prova: ore 5;
- compositore melodista: svolgimento e trascrizione sul pentagramma della sola melodia di due temi musicali nella parte melodica per almeno trentadue battute, max durata prove: ore 4;
- compositore melodista non trascrittore (per chi dichiari di non saper trascrivere lo svolgimento dei temi sul pentagramma): sviluppo dei temi proposti su pianoforte o altro strumento innanzi alla commissione.

La prova per assumere la qualifica di autore della parte letteraria di composizioni varie assegnate alla Sezione Musica consiste nella stesura di un componimento in versi sul tema proposto, avente la struttura formale di una canzone composta di almeno due strofe e un ritornello, nonché di un adattamento ritmico sui versi di una nota canzone, max durata prove: ore 4.

Il giudizio sulle prove é affidato a quattro distinte commissioni presiedute dal Direttore Generale e nominate dal Consiglio di
Amministrazione per la durata di un anno, con possibilità di conferma.

Le prove scritte possono essere effettuate presso le Sedi e gli Uffici periferici della Società (Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona) mentre quella da compositore melodista non trascrittore ha luogo presso la direzione generale a Roma.

In caso di esito sfavorevole la prova può essere ripetuta trascorso almeno un anno.

Chi é in possesso del diploma di laurea é esentato dalla prova per l'accesso alla qualifica di autore della parte letteraria.

L'iscrizione ordinaria comporta il conferimento alla SIAE del mandato per l'esercizio  di tutti i diritti su tutte le opere di competenza della Sezione (alla quale ci si iscrive) nonché l'affidamento della protezione dell'opera in via esclusiva.

Ai sensi della Deliberazione dell'Assemblea delle Commissioni di Sezione in data  29 novembre 1996 a partire dal 1ƒ gennaio 1997 la quota sociale annua dovuta dagli iscritti ordinari è di £. 150.000 (precedentemente la quota ammontava a £. 130.000 come stabilito da una Delibera del 23 maggio 1993).

A chi ha perfezionato la pratica di iscrizione può essere consentito dalla SIAE l'uso di uno pseudonimo.

L'istruzione della relativa pratica é subordinata al versamento di Lire 120.000 (100.000 + 20.000 di IVA 20%) ed alla presentazione di apposita domanda nella quale dovranno essere indicati più pseudonimi in ordine di preferenza.

Va comunque tenuto presente che agli iscritti, per ciascuna qualifica, non é consentito più di uno pseudonimo il quale,  per quanto concerne la Sezione Musica, deve essere composto da una sola parola e può essere sostituito solo dopo cinque anni dalla prima autorizzazione.

ISCRIZIONE CON MANDATO
La Società ha facoltà di accettare mandati da chiunque intenda affidarle la protezione in via esclusiva di opere e diritti. La qualità di iscritto é incompatibile con il rapporto di mandato.

Coloro che conferiscono mandato alla SIAE affidano il mandato in via esclusiva alla Società per l'esercizio di tutti i diritti su tutte le opere di competenza delle Sezioni per le quali il mandato é stato richiesto.

Il mandante, oltre all'obbligo di comportarsi correttamente con la Società, deve dichiarare tempestivamente a questa tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbi o acquisti diritti.

Per quanto riguarda i contratti di mandato, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 20 giugno 1996  ha deliberato la nuova misura della tassa dovuta che, dal 1° gennaio 1997, é la seguente:
a) compenso dovuto dai mandanti "AUTORI" ................£. 1.460.000
(di cui  1.150.000 per il compenso quinquennale, L. 230.000 per IVA e L. 80.000 per marche da bollo);
b) compenso dovuto dai mandanti "EDITORI" ................£. 6.290.000
(di cui  5.175.000 per il compenso quinquennale, L. 1.035.000 per IVA e L. 80.000 per marche da bollo);
c) rimborsi spese dovute nel caso di mancata definizione del contratto di mandato: 20% della tassa di cui sopra.

Obblighi dell'iscritto e diritto di voto
L'iscrizione alla SIAE comporta l'accettazione degli obblighi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento generale, nonché di talune limitazioni all'esercizio dei diritti  al fine di evitare contrasti tra i vari diritti di utilizzazione economica,  impegnando l'iscritto per un periodo di anni 5 dalla data di accoglimento della relativa domanda. Se l'iscritto non manifesta una diversa volontà, da esprimersi con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio,  l'iscrizione si
intende tacitamente rinnovata. L'iscritto é però vincolato per l'intero periodo di durata degli impegni assunti dalla Società, nell'interesse dell'iscritto stesso, anteriormente alla dichiarazione suddetta.

Oltre all'obbligo generico di comportarsi correttamente nei rapporti con gli altri iscritti, con la Società ed i suoi dipendenti, nonché con le Società straniere e gli Enti stranieri che abbiano con la SIAE rapporti di rappresentanza e di astenersi quindi da atti che rechino a tali soggetti pregiudizio morale o materiale, l'iscritto ha tutta una serie di doveri specifici individuati, per lo più dal regolamento.

Innanzi tutto l'iscritto deve corrispondere alla Società le quote di iscrizione, quelle annue, le provvigioni e, se dovute, eventuali spese di segreteria per singoli atti. Nel caso in cui l'iscritto non corrisponda la quota annua di associazione per la durata di due anni consecutivi é dichiarato decaduto dalla sua qualità di iscritto.

E' poi sancito l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia o acquisti diritti. Per contro, é vietato, nell'ambito del territorio sul quale si estende la competenza della Società, di percepire direttamente, in tutto o in parte, i compensi previsti dalla SIAE in corrispettivo delle utilizzazioni consentite, ovvero di rinunziarvi o di ridurne l'ammontare. E' inoltre vietato rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a
titolo gratuito.

Qualora un iscritto concluda direttamente accordi aventi ad oggetto la concessione ad un utilizzatore di una o più opere, é necessario che siano esplicitamente richiamati gli obblighi  derivanti  all'iscritto dallo Statuto e dal Regolamento. In tal senso si precisa che:
1) la cessione dei diritti su una o più opere (la cui protezione é affidata alla Società) deve risultare da comunicazione scritta del cedente alla Società stessa;
2) l'impegno dell'iscritto deve comunque uniformarsi alle norme e alle condizioni generali stabilite da apposita delibera del Presidente;
3) la cessione può aver luogo soltanto se i diritti ceduti continuano ad essere amministrati dalla Società per l'intero territorio, nazionale ed estero, di sua competenza, e sino a che il cedente rimane iscritto alla Società o, qualora il cedente dia le dimissioni da iscritto, sino a che perduri il suo impegno di iscrizione.

La cessione di proventi, invece, può avere luogo soltanto se effettuata sull'intero repertorio dichiarato dall'iscritto e non su determinate composizioni del repertorio stesso.

La violazione degli obblighi sopra menzionati può comportare l'irrogazione di sanzioni da parte della Società.

A seconda della gravità queste si distinguono in:
- richiamo;
- pena pecuniaria;
- radiazione.

Il richiamo é inflitto per infrazioni di lieve entità concernenti i doveri dell'iscritto.

La pena pecuniaria, il cui ammontare minimo e massimo é determinato dall'Assemblea delle Commissioni di Sezione, può essere inflitta per reiterazione di comportamenti che hanno già dato luogo a richiami, per dichiarazioni mendaci, per atti comunque diretti a falsare la veridicità dei programmi o di altri documenti concernenti l'esercizio di diritti di
utilizzazione economica amministrati dalla Società.

Comportamenti, invece, che abbiano causato alla SIAE gravi pregiudizi morali e materiali possono dare luogo alla radiazione.

In relazione alle possibili inadempienze dell'iscritto si segnala l'obbligo da parte di questi, qualora partecipi o organizzi esecuzioni di opere, di sottoscrivere il programma musicale (c.d. "borderò") da consegnare alla SIAE.

Unitamente all'omissione sopra ricordata la SIAE, per quanto concerne la redazione di programmi musicali, considera "scorretti" comportamenti quali:
- il compimento di atti diretti all'accaparramento totale o parziale della programmazione;
- il compimento di atti diretti ad alterare artificiosamente il normale mercato delle pubbliche esecuzioni con violazione dei principi di correttezza professionale che deve esistere fra iscritti alla Società.

La condizione dell'iscritto ordinario é stata di recente  oggetto di notevoli modificazioni.  Il Consiglio di Stato, infatti, con Decisione n. 41/95, ha riconosciuto a tutti gli iscritti il diritto di voto per l'elezione dei membri delle Commissioni di Sezione. In tal senso, pertanto, il terzo comma dell'art. 37 dello Statuto, come da ultimo modificato dal D.P.R. 671/94, é stato  così ulteriormente sostituito:
"Hanno diritto di voto con esclusione degli eredi:
a) gli iscritti ordinari, che hanno diritto di essere votati a norma del n. 1 del comma precedente (cioè quelli che possono essere eletti) nonché tutti gli altri iscritti ordinari. ..."
 

CIAO E... ALLA PROSSIMA!!!