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Con questo bollettino concludiamo la pubblicazione degli articoli monografici iniziata a gennaio. Augurandoci che il nostro lavoro vi sia stato utile, vi diamo appuntamento al prossimo anno. Buona lettura!
BOLLETTINO DI DICHIARAZIONE - MOD. 112
Il modulo non deve presentare correzioni e/o abrasioni, pena la non accettazione
da parte della SIAE. Deve inoltre essere compilato in ogni sua parte.
Congiuntamente al Bollettino Mod. 112 ed allegati, qualora
taluno degli autori non sia iscritto alla SIAE (ciò é possibile
solo per l'autore del testo), va presentata anche una dichiarazione con
quale i firmatari del Bollettino, assumendosi le responsabilità
del caso, specificano di avere la piena disponibilità dei diritti
affidati alla protezione della Società con il
deposito del Bollettino medesimo nonché si impegnano a liberare
la SIAE da qualsiasi richiesta o pretesa o turbativa da parte di compositori/autori
né iscritti né mandanti, concernente la ripartizione e la
liquidazione dei proventi.
DESCRIZIONE DELL'OPERA
Titolo
Il titolo deve corrispondere esattamente a quello con cui é
prevista la pubblica utilizzazione dell'opera dichiarata. Non si possono
dichiarare opere il cui titolo risulti uguale a quello di altre opere depositate
dallo stesso compositore o da altro compositore avente il medesimo
cognome.
E' altresì vietato il deposito di opere i cui titoli possano generare confusione con titoli di composizioni preesistenti.
Nel caso in cui l'opera consti di più brani la cui fruizione può essere anche separata, oltre al titolo principale, da indicare nell'intestazione del Bollettino, dovranno indicarsi sul retro nell'apposito spazio per le "annotazioni" i titoli di detti brani.
Se il deposito si riferisce alla versione italiana di una composizione musicale straniera occorrerà precisare anche il titolo originale dell'opera.
Genere e durata
Negli appositi spazi dovranno essere indicati sempre genere e durata
dell'opera, la dichiarazione assume particolare rilevanza per le opere
quali concerti sinfonici, da camera e per le c.d. "musiche di scena".
Prime otto battute del tema principale o del ritornello
della composizione
Sul retro del modulo, sul pentagramma appositamente riportato, devono essere
trascritte le prime otto battute del tema principale o del ritornello.
Detta trascrizione non esime dall'obbligo di inviare l'esemplare dell'opera.
Spartito dell'opera da allegare al Bollettino
Un manoscritto o stampato - o la relativa riproduzione fotografica o microfilm
- contenente almeno la linea melodica completa e l'eventuale testo letterario
deve essere allegato al Bollettino di deposito. Di ciò é
fatta menzione nel bollettino nello spazio subito sotto la casella del
"genere dell'opera". Su tale manoscritto dovranno inoltre riportarsi:
1) il titolo dell'opera - dovranno essere indicati anche gli eventuali
brani autonomi, di ciascuno di questi dovrà agevolmente individuarsi
l'inizio e la fine;
2) i nominativi di tutti gli aventi diritto - specificandone la qualifica.
Solo per le opere di musica elettronica e/o concreta (difficilmente trascrivibili
sul pentagramma) e per le opere di genere sinfonico o da camera, qualora
non siano state scritte espressamente per film o telefilm, possono essere
accettati depositi di supporti audio (cassette, dischi) in sostituzione
dello spartito.
DIRITTI RELATIVI ALL'OPERA
Aventi diritto
Subito dopo gli spazi per l'indicazione del titolo si presenta il quadro
per l'indicazione degli aventi diritto e delle relative quote di ripartizione
dei diritti di pubblica esecuzione e di riproduzione meccanica. Il Bollettino
presenta 6 tipologie differenti di soggetti che possono comparire nel deposito:
- COMP. = Compositori;
- EL. = Elaboratori della parte musicale (per le sole opere di pubblico
dominio);
- A. = Autori delle parole originali;
- S.A. = Adattatori del testo (per le opere di origine straniera o di pubblico
dominio);
- E.O. = Editori Originali;
- S.E. = Sub Editori (per le opere di origine straniera);
In ogni caso va sempre indicato il cognome e nome di tutti coloro cheabbiano
contribuito alla creazione dell'opera - necessariamente persone fisiche
- nonché la denominazione dell'eventuale Editore.
Gli autori devono indicare le loro esatte generalità, é vietato
l'uso di pseudonimi, nomi d'arte, diminutivi, anche qualora siano riconosciuti
dalla SIAE.
Ogni nominativo dovrà figurare nella casella relativa alla qualifica
di appartenenza (compositore, elaboratore, autore, adattatore, editore,
sub-editore) da completarsi con il rispettivo numero di posizione
che la SIAE attribuisce a ciascun aderente.
Gli aderenti e i soci di Società d'Autori straniere dovranno possibilmente
indicare la Società di appartenenza.
Quote di riparto
Di fianco alle caselle ove vanno indicati i nomi degli aventi diritto
vanno completati gli schemi di ripartizione dei proventi spettanti ad ognuno
di essi. In tali schemi deve essere indicata in ventiquattresimi la quota
relativa ai proventi di pubblica esecuzione (DEM), in percentuale quella
relativa ai proventi di riproduzione meccanica (DRM).
E' una Delibera Presidenziale del 13 giugno 1986 che individua i criteri
che vanno rispettati nella determinazione delle quote di riparto.
A favore delle qualifiche di compositore e di autore sono previsti obbligatoriamente
delle quote minime così indicate:
Opere dichiarate senza editore
1) Senza testo
Compositore: 24/24 di DEM e 100% di DRM;
2) Con testo (sulla quota totale di 24/24 di DEM e 100% di DRM)
Compositore quota minima :8/24 di DEM e 30% di DRM;
Autore quota minima: 6/24 di
DEM e 20% di DRM;
Opere dichiarate con editore
1) Senza testo
Compositore quota minima: 8/24 di DEM e 30% di DRM;
colonna sonora film: 10/24 di
DEM e 30% di DRM;
2) con testo (quota complessiva non inferiore a 12/24)
Compositore quota minima: 7/24 di DEM e 20% di DRM;
Autore quota minima: 3/24
di DEM e 15% di DRM;
E' importante tenere presente che se nell'ambito della
medesima qualifica (comp., a., e.) verranno indicati più soggetti,
a nessuno di questi può essere attribuita una quota inferiore alla
metà di quella spettante a ciascuno degli altri aventi diritto
(ad es. tre compositori: Diritti Esecuzione Musica: 2/24 - 2/24 - 4/24;
Diritti Riproduzione Meccanica: 6% -
12% - 12% ). In mancanza di diversa indicazione la quota complessivamente
attribuita alla qualifica viene suddivisa dalla SIAE in parti uguali fra
gli appartenenti alla medesima qualifica.
All'autore dell'adattamento del testo letterario di composizioni tutelate
deve essere assegnata una quota non inferiore rispettivamente a:
1) per i proventi di pubblica esecuzione: a 2/24
2) per i proventi di riproduzione meccanica: al 5% per un solo adattatore,
al 10% nel caso di più adattatori.
Paesi in cui viene esercitata la tutela
Gli aderenti alla SIAE hanno l'obbligo di affidare all'Ente la tutela dell'opera
"per tutto il mondo". L'indicazione deve figurare nell'apposito
spazio previsto sul mod. 112. Lo schema di ripartizione viene applicato
su tutti i proventi incassati dalla SIAE per tutti i paesi nei quali la
protezione é affidata all'Ente.
Modifiche a dichiarazioni preesistenti
La modificazione di una dichiarazione già effettuata é un
fatto abbastanza delicato e perciò disciplinato rigidamente dalla
SIAE. Le variazioni ammesse possono concernere:
1) la modifica del titolo;
2) la modifica dello schema di riparto;
3) la modifica dei dati relativi alla paternità dell'opera
In quest'ultimo caso é ammessa:
- l'aggiunta di un compositore e/o di un autore di parole, qualora la musica
e/o il testo letterario presentino modifiche rilevanti sotto il profilo
dell'apporto creativo da parte del nuovo compositore o autore;
- l'aggiunta del testo letterario, nel caso trattasi di opera precedentemente
dichiarata con la sola musica;
- la sostituzione del testo letterario con testo di altro autore, in questo
caso va allegata al bollettino una dichiarazione di consenso del precedente
autore;
4) partecipazione di un editore ad opere precedentemente dichiarate come
inedite;
5) modifica dei dati riguardanti lo stato editoriale dell'opera, nel caso
in cui il precedente editore non sia più interessato all'opera,
il nuovo bollettino dovrà essere accompagnato dalla rinuncia scritta
di tale editore;
6) iscrizione di autore precedentemente non iscritto, in questo caso dovranno
essere rinnovate le dichiarazioni già presentate.
Importante: sul nuovo bollettino di dichiarazione
dovranno essere annotati nello spazio predisposto il numero di repertorio
e la data del precedente deposito. Altresì, per quanto concerne
il punto 4) va considerata anche la possibilità di diversa attribuzione
delle edizioni musicali (cambio di Editori). In tal caso il nuovo bollettino
di dichiarazione dovrà essere
accompagnato dalla rinuncia scritta del primo editore. Nel caso la composizione
venga modificata nella musica o nel testo dai medesimi autori non é
necessario depositare un nuovo bollettino, bastando inviare lo spartito
dell'opera nella nuova stesura.
ADEMPIMENTI FORMALI
Firme degli aventi diritto
Il bollettino di dichiarazione deve essere sottoscritto in carattere corsivo
dai soli aderenti alla SIAE con l'effettivo nome e cognome, escludendo
in ogni caso gli pseudonimi, i nomi d'arte, i diminutivi, anche se riconosciuti
dalla Società.
Data di compilazione del Bollettino
La data va indicata nell'apposito spazio che precede le apposite caselle
per le sottoscrizioni. Tale indicazione, peraltro, non ha tanto rilevanza
per la SIAE, che al momento dell'arrivo appone sul Bollettino la data di
ingresso ed un numero di repertorio, quanto per i firmatari nel caso in
cui tra questi non vi siano solo autori. La data, in questo caso, indicherà
il
momento dell'accordo tra le diverse parti, risultando in tal senso il bollettino
l'equivalente di una scrittura privata depositata presso un pubblico
ufficio
Cartolina - ricevuta
E' necessario che il mittente compili nel modulo le parti relative all'indirizzo
ed alla identificazione dell'opera (titolo e
compositore/autore). Successivamente la SIAE restituirà la cartolina
al mittente con indicato il numero di repertorio assegnato all'opera depositata.
Il ritorno della cartolina da parte della SIAE non va equiparato ad una
verifica della regolarità del deposito che verrà fatta successivamente.
Tagliando - Memorandum
Non deve essere inviato alla SIAE essendone previsto l'utilizzo solo come
"pro-memoria" della dichiarazione effettuata da parte del mittente.
DISPOSIZIONI GENERALI
Deposito di opere da parte di autori non aderenti alla SIAE Secondo
l'art. 49 del Regolamento Generale, non sono accettati depositi di opere
i cui autori non siano tutti aderenti alla SIAE. In deroga alla detta disposizione
sono possibili i depositi di:
1) opere di musica cd. seria (genere sinfonico, operistico, da camera,
sacro) cui siano interessati compositori non iscritti;
2) opere cui siano interessati autori della parte letteraria non iscritti;
3) opere cui siano interessati uno o più aderenti a Società
straniere delle quali la SIAE abbia assunto la rappresentanza;
4) opere, di origine straniera, cedute in sub-edizione ad un editore iscritto
alla SIAE;
Nel caso dei punti 1 e 2 dovrà essere allegata
al bollettino di deposito una DICHIARAZIONE LIBERATORIA firmata dagli
aderenti alla SIAE. Nel bollettino dovrà comunque essere indicato
anche il nominativo del non iscritto al quale saranno garantite quote di
riparto non inferiori a quelle stabilite dalla normativa sociale.
Nel caso di decesso di un autore/compositore le sue quote potranno
essere attribuite all'erede alla condizione che questi ottenga l'iscrizione
alla SIAE in tale qualità.
Musiche di scena
Il deposito deve avvenire mediante un unico bollettino di dichiarazione
sul quale deve figurare, nello spazio riservato all'indicazione del titolo,
anche la dicitura "MUSICA DI SCENA" .
Come già ricordato, nel caso che l'opera sia composta da parti "autonome",
i titoli dei vari brani dovranno essere indicati sul retro del Mod. 112
nella parte riservata alle annotazioni.
Musiche di commento a films
In un unico bollettino deve essere dichiarata la musica composta espressamente
per commentare un determinato film sonoro. Con separati bollettini dovranno
invece essere dichiarati:
1) i brani inseriti nel commento musicale del film destinati anche ad autonome
utilizzazioni;
2) le composizioni tratte successivamente dal commento musicale di un determinato
film sonoro;
Questi ultimi bollettini non avranno però rilevanza per la ripartizione
dei diritti musicali del film.
Elaborazioni
Per la tutela delle elaborazioni delle sole opere cadute in pubblico dominio,
ai fini dell'attribuzione delle quote per diritti di pubblica esecuzione,
é necessario:
1) elaborazione della parte musicale:
- mod. 112;
- esemplare opera originale;
- esemplare opera elaborata;
- mod. 150 debitamente compilato;
Nello spazio riservato al compositore, oltre al nominativo dello stesso se conosciuto, dovrà sempre indicarsi la dicitura P.D. (pubblico dominio). Per contro il nominativo dell'elaboratore dovrà figurare nell'apposito spazio (EL.) relativo allo stesso.
2) elaborazione del testo letterario
- mod. 112;
- esemplare della parte musicale;
- esemplare del testo letterario originale;
- esemplare del testo letterario adattato;
Nello spazio riservato all'autore, oltre al nominativo
dello stesso se conosciuto, dovrà sempre indicarsi la dicitura P.D.
(pubblico dominio). Per contro il nominativo dell'adattatore dovrà
figurare nell'apposito spazio (S.A.) relativo allo stesso.
Nessuna quota deve essere riservata al Demanio per i proventi di riproduzione
meccanica.
CIAO E... ALLA PROSSIMA!!!
